Salve a tutti!

 

Quante volte vi sarà mai capitato, sfogliando l’infinita lista di annunci sui vari portali immobiliari, di trovare l’immobile dei vostri sogni, visitarlo, e poi magari in sede di proposta scoprire che le cose non stanno esattamente così? E tutto per via di una cosuccia chiamata “riscatto del diritto di superficie”.    

Ma nello specifico, che cos’è effettivamente questo diritto di superficie?

 

A livello giuridico, l’articolo 952 del Codice civile afferma che:

 

 

“Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.

 

Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.”

 

 

Un mucchio di paroloni complicati, non è vero?

Vediamo allora come ne parla Wikipedia:

 

 

“Il diritto di superficie (lat. superficies), nell’ordinamento giuridico italiano, è un diritto reale di godimento (o diritto reale minore) disciplinato a partire dall’articolo 952 fino all’articolo 956 del Codice civile italiano, che consiste nell’edificare e nel mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto di un fondo di proprietà altrui e di rivendicare la proprietà della costruzione o dell’opera, in base alla legge.”

 

 

Ancora non è chiaro?

Nessun problema, ora ve lo spiego.

 

In parole povere, il diritto di superficie altro non è che il diritto di costruire e mantenere un qualsiasi edificio su un terreno altrui e di rivendicarne la proprietà.

 

Semplice, no?

 

“Ma allora, se c’è la proprietà dell’immobile, perché il prezzo è più basso?” direbbe qualcuno. “Che cosa cambia?”

 

Un’ottima domanda.

La risposta si trova nelle tre parole (o quattro, per i più pignoli) che Wikipedia mette fra parentesi: diritto reale minore. Quel “minore” identifica una limitazione, o meglio una riduzione del diritto assoluto della proprietà. Se come abbiamo visto finora con il diritto di superficie si possiede solo l’edificio (o nel caso di un appartamento solo una porzione dell’edificio) e non il terreno su cui poggia, non si ha la piena proprietà e quindi di conseguenza il valore dell’immobile sarà inferiore sia in caso di acquisto che in caso di vendita.

 

“Ma quindi, io venditore, se voglio realizzare il massimo dalla mia proprietà, cosa posso fare?”

 

Va riscattato, trasformandolo in diritto di proprietà. Come? Facile.

Si va al Comune di appartenenza, si richiede il conteggio totale degli oneri ed una volta ottenuti, si provvede al versamento della cifra richiesta. Fatto ciò, il proprietario dovrà dare celere comunicazione all’ufficio preposto del nominativo del notaio deputato alla stesura dell’atto di trasferimento.

Nota importante: le tempistiche di attesa variano da Comune a Comune.

 

Infine una piccola raccomandazione.

Non siate parchi nel domandare, perché, come diceva Socrate:

 

“È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s’illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.”

 

Al prossimo articolo.

 

 

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